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[1]Nelle scuole convitto professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso biennale teorico pratico con relativo tirocinio.

[2]Presso le predette scuole convitto puo' essere istituito un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia.

[3]Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

[4]Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, possono essere ammesse al secondo corso delle scuole convitto predette.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 18 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-19;1098~art8 · fonte del testo

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