Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Abrogato dal 20 maggio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Abrogato dal 20 maggio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1986 al 20 maggio 2017. 251 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Salvo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da effettuarsi presso imprese, governi ed altri organismi pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali e, per l'Amministrazione della difesa, dagli assistenti amministrativi degli addetti militari, navali ed aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale. Alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1 provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di impegno, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge e negli articoli 6, secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dall'amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1, i quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alla norma prevista per i funzionari delegati. Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e' fissato in sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-11-11;770~art9 · fonte del testo
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