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[1]Nell'interno del Regno, i manoscritti, gli incunaboli della stampa e i libri rari potranno figurare soltanto in mostre che siano organizzate da biblioteche governative o da biblioteche di pubblici enti.

[2]Tali Mostre devono essere autorizzate dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale potra' richiedere l'adozione di tutti quei mezzi di garanzia che valgano a tutelare la conservazione e l'incolumita' delle opere esposte.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1940 al 2 luglio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-11;50~art6 · fonte del testo

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