Dopo il quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono aggiunti i seguenti: "La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore. Al giudizio si procede con il rito direttissimo. E' fatto obbligo:

  • a)al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
  • b)al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
  • c)alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare. In ogni caso, il richiedente la rettifica puo' rivolgersi al pretore affinche', in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni".

Testo vigente dal 6 agosto 1981

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art43 · fonte del testo

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