Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 settembre 2005, n. 296.
Abrogato dal 2 febbraio 2006
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 settembre 2005, n. 296.
Abrogato dal 2 febbraio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 2001 al 2 febbraio 2006. 454 parole tolte, 5 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'Amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi:
tolto: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834;
tolto: b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale;
tolto: b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali; c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie.
tolto: c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche' degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze. 3. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. tolto: 8 GENNAIO 2001 aggiunto: 13 SETTEMBRE 2005, N. tolto: 41 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 41 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 41 L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali e' stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche. aggiunto: 296
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-07-11;390~art1 · fonte del testo
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