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Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di (( lire 800)) per il numero complessivo (( dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali)) delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali e' presente rispettivamente con liste o con candidati.

Testo in vigore dal 5 giugno 1999 al 13 agosto 2002

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1999

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1993 al 5 giugno 1999. 5 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono tolto: super- are aggiunto: superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire tolto: 200 aggiunto: 800 per il numero complessivo tolto: degli abitanti aggiunto: dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali e' presente rispettivamente con liste o con candidati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art10 · fonte del testo

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