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[1]Qualora le attivita' disciplinate dalla presente legge vengano esercitate in locali esposti al pubblico, il trasloco della sede dell'esercizio da una ad altra localita' deve essere preventivamente notificato al podesta'.
[2]Il podesta', entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma precedente, sentita la Commissione di cui all'art. 4, puo' negare, con motivato provvedimento, il trasferimento nella localita' indicata, qualora da esso possa derivare un notevole turbamento alle normali esigenze del consumo e del collocamento dei prodotti.
Testo in vigore dal 30 settembre 1942 al 9 febbraio 1945
