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Per l'esercizio delle attivita' di fotografo, pirotecnico ed orafo, ed affini soggette alla disciplina del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, il rilascio della autorizzazione, di competenza delle autorita' indicate nel testo unico predetto, e' disposto previo parere della Commissione preveduta nell'articolo seguente, avuto riguardo a quanto e' stabilito nell'art. 5.
Testo in vigore dal 30 settembre 1942 al 9 febbraio 1945
