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[1]Chiunque eserciti una delle attivita' disciplinate dalla presente legge senza essere munito del prescritto libretto di mestiere e' punito con l'ammenda fino a L. Per la contravvenzione prevista dal presente articolo, il colpevole e' ammesso a presentare, al prefetto presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni, domanda di oblazione prima dell'apertura dei dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna.

[2]Il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni determina la somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro i limiti della pena comminata dalla legge e prefigge il termine per il pagamento.

[3]Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito, ha luogo il procedimento penale e non e' ammessa altra domanda di oblazione.

[4]Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi precedenti, il podesta' puo' ordinare la chiusura degli esercizi attivati senza il prescritto libretto di mestiere.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1942-XX

[7]VITTORIO EMANUELE

[8]MUSSOLINI - RICCI - VIDUSSONI - GRANDI - DI REVEL

[9]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 30 settembre 1942 al 9 febbraio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-24;1090~art10 · fonte del testo

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