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[1]L'esercizio professionale delle sottoindicate attivita' artigianali e' subordinato al rilascio di apposito libretto di mestiere:

[2]sarti da, uomo e sarte da donna;

[3]modiste;

[4]pellicciai;

[5]riparatori e produttori di calzature a mano;

[6]decoratori e pittori;

[7]fabbri;

[8]meccanici;

[9]falegnami;

[10]mobilieri;

[11]materassai;

[12]elettricisti compresi quelli di auto;

[13]barbieri, parrucchieri ed affini;

[14]trasportatori di cose mediante veicoli a trazione animale.

[15]L'obbligo di cui al comma precedente si riferisce alle attivita' esplicate individualmente, o comunque in forma artigianale, ad eccezione delle attivita' di barbiere, parrucchiere ed affini per le quali l'obbligo stesso ricorre in ogni caso.

[16]L'obbligo medesimo non si estende all'esercizio di attivita' lavorative alle altrui dipendenze, anche se svolte a domicilio.

[17]Il rilascio del libretto di mestiere non e' soggetto ad alcuna imposta o tassa.

Testo in vigore dal 30 settembre 1942 al 9 febbraio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-24;1090~art1 · fonte del testo

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