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[1]L'esercizio professionale delle sottoindicate attivita' artigianali e' subordinato al rilascio di apposito libretto di mestiere:
[2]sarti da, uomo e sarte da donna;
[3]modiste;
[4]pellicciai;
[5]riparatori e produttori di calzature a mano;
[6]decoratori e pittori;
[7]fabbri;
[8]meccanici;
[9]falegnami;
[10]mobilieri;
[11]materassai;
[12]elettricisti compresi quelli di auto;
[13]barbieri, parrucchieri ed affini;
[14]trasportatori di cose mediante veicoli a trazione animale.
[15]L'obbligo di cui al comma precedente si riferisce alle attivita' esplicate individualmente, o comunque in forma artigianale, ad eccezione delle attivita' di barbiere, parrucchiere ed affini per le quali l'obbligo stesso ricorre in ogni caso.
[16]L'obbligo medesimo non si estende all'esercizio di attivita' lavorative alle altrui dipendenze, anche se svolte a domicilio.
[17]Il rilascio del libretto di mestiere non e' soggetto ad alcuna imposta o tassa.
Testo in vigore dal 30 settembre 1942 al 9 febbraio 1945
