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[1]E' ammessa la produzione di farine provenienti dalla lavorazione di grano duro da destinarsi alla panificazione rispondenti ai requisiti di cui appresso:

[2]umidita': non piu' del 14 per cento;

[3]ceneri: non piu' dell'1,50 per cento;

[4]cellulosa: non piu' di 0,80 per cento:

[5]glutine, secco: non meno di 10 per cento su sostanza secca.

[6]La produzione e il commercio di tale tipo di farina e la fabbricazione e vendita del pane con esso confezionato sono consentiti soltanto nelle localita' dove sussista un'antica consuetudine e previa l'autorizzazione da concedere, su richiesta del prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368.

[7]Le farine e il pane di cui al presente articolo saranno denominate rispettivamente «farine di grano duro» e «pane di grano duro».

Testo in vigore dal 26 luglio 1933 al 13 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-22;874~art9 · fonte del testo

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