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Le paste alimentari vendute sotto la denominazione di «pasta o pastina glutinata» non debbono contenere meno del 25 per cento di sostanze proteiche (azoto 6,25) su stanza secca. Tali sostanze proteiche corrispondono alla quantita' di glutine contenuta nel semolino adoperato, piu' quello appositamente aggiunto per ottenere lo speciale tipo di pasta.
Testo in vigore dal 26 luglio 1933 al 13 agosto 1967
