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Sono consentite la fabbricazione e la vendita di «paste speciali» (con glutine, malto, uova, verdura, pomodori e carne) purche' preparate esclusivamente con semole di grano duro. Anche tali paste debbono essere tenute, nei locali di vendita, in scansie separate e fornite di appositi cartellini con la denominazione «pasta speciale con...» glutine, malto, uova, ecc.).
Testo in vigore dal 26 luglio 1933 al 13 agosto 1967
