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[1]E' vietato di aggiungere alla pasta sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione e il colore naturale del prodotto, salvo quanto dispone l'articolo successivo.

[2]Non e' ammessa nel Regno la vendita di paste alimentari di qualsiasi tipo e specie colorate artificialmente.

Testo in vigore dal 26 luglio 1933 al 13 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-06-22;874~art3 · fonte del testo

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