Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1933 al 13 agosto 1967. Leggi il testo vigente →
[1]E' vietato di aggiungere alla pasta sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione e il colore naturale del prodotto, salvo quanto dispone l'articolo successivo.
[2]Non e' ammessa nel Regno la vendita di paste alimentari di qualsiasi tipo e specie colorate artificialmente.
Testo in vigore dal 26 luglio 1933 al 13 agosto 1967
