Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1933 al 13 agosto 1967. Leggi il testo vigente →
Le paste alimentari di cui al precedente articolo debbono essere, nei locali di vendita, tenute in scansie separate e fornite di appositi cartellini con la denominazione di ciascuno dei due tipi di pasta.
Testo in vigore dal 26 luglio 1933 al 13 agosto 1967
