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[1]Le norme contenute nella presente legge entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Per lo smaltimento delle scorte esistenti presso i fabbricanti e i rivenditori e' concesso il termine massimo di tre mesi dalla data della predetta pubblicazione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 22 giugno 1933 Anno XI
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - De Francisci - Acerbo - Jung
[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 26 luglio 1933 al 13 agosto 1967
