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[1]Per il disciplinamento generale del tipo di farina e di pane di cui al precedente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 17 marzo 1932, n. 368.
[2]Il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'agricoltura e le foreste e per la grazia e giustizia, e' incaricato di emanare le norme regolamentari eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 26 luglio 1933 al 13 agosto 1967
