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Le paste alimentari secche, nei diversi loro tipi, fabbricate esclusivamente con semole provenienti dalla macinazione del frumento, debbono essere commerciate e vendute, nel Regno, sotto la denominazione di «pasta di pura semola» ovvero di «pasta comune», a seconda che siano stati impiegati nella fabbricazione semole di grano duro o farine di grano tenero.
Testo in vigore dal 26 luglio 1933 al 13 agosto 1967
