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Al ricevimento del cotone, la Sezione corrispondera' immediatamente ai conferenti, sulla base dei dati indicati nel bollettino di consegua, un anticipo nella misura che sara' stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base dei prezzi stabiliti dal comitato previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, la cui composizione e' modificata, solo per quanto riguarda i delegati della Federazione dei Consorzi di difesa della canapicoltura (ora Settore fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi produttori dell'agricoltura), i quali, invece che nel campo della canapicoltura, dovranno essere scelti in quello della coltura del cotone.
Testo in vigore dal 18 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
