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[1]All'atto della consegna del cotone all'ammasso, il conferente ricevera' dalla Sezione un bollettino contenente l'indicazione delle quantita', qualita' e caratteristiche del cotone conferito.
[2]La Sezione risponde del prodotto ricevuto, della sua sgranatura e conservazione e della preservazione dai danni di incendio, mediante apposita assicurazione.
Testo in vigore dal 18 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
