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[1]Il cotone conferito all'ammasso rimane, di proprieta' del conferente, il quale, con il conferimento, attribuisce all'ente ammassatore un mandato irrevocabile per la vendita, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
[2]Gli eventuali diritti creditori dei terzi sul cotone conferito all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo.
[3]A tale scopo i terzi Creditori potranno notificare all'ente ammassatore i loro eventuali diritti creditori.
Testo in vigore dal 18 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
