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[1]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, udita la, Corpo razione dei prodotti tessili ed il Settore fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, saranno stabilite le superfici da coltivarsi a cotone in ciascuna Provincia.
[2]Per la esecuzione del decreto predetto, e' fatto obbligo agli agricoltori di provvedersi di licenza di coltivazione, rilasciata dalle competenti Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali.
Testo in vigore dal 18 luglio 1939 al 18 settembre 1942
