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[1]Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 1, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, e' punito con l'ammenda, fino alla meta' del valore del prodotto a cui si riferisce l'inadempienza, ed ove questo non possa essere determinato con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000.

[2]Le contravvenzioni alle norme dell'art. 2 sono punite con l'ammenda da, L. 500 a L. 10.000.

[3]Le contravvenzioni possono essere accertate anche da personale delle Sezioni e del settore fibre tessili, che sia munito di apposita autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato,

[5]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Solmi - Rossoni

[8]Di Revel - Lantini

[9]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 18 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;986~art14 · fonte del testo

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