Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Tutta la fibra di cotone raccolta presso gli Enti ammassatori deve essere ceduta esclusivamente all'Istituto cotoniero italiano, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, 1644, ai prezzi stabiliti dal Comitato previsto d'all'art. 3 del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, modificato come all'art. 7 della presente legge.
Testo in vigore dal 18 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
