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[1]A partire dal raccolto 1939 tutto il cotone prodotto nel Regno deve essere conferito, allo stato greggio, agli ammassi provinciali, per la sgranatura e conseguenti operazioni, per la vendita collettiva della fibra e del seme e per l'utilizzazione del sottoprodotto.
[2]L'obbligo del conferimento spetta al produttore e deve essere adempiuto entro cento giorni dalla raccolta.
Testo in vigore dal 18 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
