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Per le contravvenzioni di cui all'articolo 10 il contravventore e' ammesso a pagare a titolo di oblazione una somma determinata dal presidente della Camera, di commercio, industria ed agricoltura, sentita la Commissione zootecnica provinciale, non inferiore ad un terzo e non superiore alla meta' della misura massima stabilita per l'ammenda. A tal fine i verbali di contravvenzione vanno inoltrati al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, al quale il contravventore puo' rivolgere, entro 30 giorni dalla contestazione, istanza di determinazione della somma da pagare. Qualora il contravventore faccia decorrere il termine predetto senza inoltrare la domanda di oblazione oppure non effettui il versamento della somma fissata entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento del presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, questi provvede alla denuncia alla competente autorita' giudiziaria. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti allo Erario dello Stato; quello delle oblazioni e' versato alle Camere di commercio, industria e agricoltura e viene destinato come previsto al terzo comma dell'articolo 7.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;126~art11 · fonte del testo

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