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Chiunque adibisce alla riproduzione bovini maschi non abilitati ai sensi dell'articolo 3, o per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'ultimo comma del detto articolo o quella prevista dall'articolo 8 e' punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 80 mila. Chiunque adibisce un toro alla fecondazione di bovine appartenenti a razze non indicate nell'atto di approvazione del toro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3, o non adempie all'obbligo del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 30 mila. Chiunque viola, le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, e' punito con l'ammenda da lire mille a lire 30 mila. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, e' punito con l'ammenda da lire 4 mila a lire 10 mila.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;126~art10 · fonte del testo

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