Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 maggio 2018, n. 52.
Abrogato dal 9 giugno 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 maggio 2018, n. 52.
Abrogato dal 9 giugno 2018
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La qualificazione delle disposizioni di una legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale non può discendere soltanto dalla definizione adottata dal legislatore, ma deve trovare "puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo o dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento o dei rapporti sociali disciplinati". Tali caratteri non ricorrono nelle disposizioni di cui alla l. n. 30 del 1991, in tema di disciplina della riproduzione animale, in particolare per quanto concerne l'art. 1, secondo comma, dove si stabilisce che, nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della legge stessa costituiscono, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome, norme fondamentali di riforma economica e sociale. Infatti, stante che le leggi statali di attuazione della normativa comunitaria non possono essere di per sé assimilate - indipendentemente dalla considerazione dei particolari contenuti della disciplina di volta in volta adottata - a leggi di riforma economico-sociale, la legge in questione ha posto una disciplina diretta non tanto a innovare quanto a razionalizzare l'aspetto normativo del settore della riproduzione animale, imponendo, mediante la definizione adottata nel predetto art. 1, secondo comma, un vincolo aggiuntivo con riguardo alla sfera di competenza esclusiva regionale e provinciale, rispetto a quello naturalmente connesso all'oggetto della disciplina e riferibile al "rispetto degli obblighi internazionali", così ledendo - con tecnica normativa del tutto impropria e irrazionale - la competenza primaria delle Province medesime in tema di "patrimonio zootecnico" (art. 8, n. 21, d.P.R. n. 670 del 1972). È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, secondo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30. - S. nn. 85/1990, 1033/1988.
Art. 1 Disciplina della riproduzione animale · Art. 5 Testo unico costituzionali · Art. 8 Testo unico costituzionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1991 al 9 giugno 2018. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 2018, N. 52
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-01-15;30~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.