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[1]Ogni Consorzio deve denunciare entro il giorno 10 di ogni mese i quantitativi di pelli raccolte nel mese precedente alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi.
[2]La denuncia deve essere redatta in apposito elenco, in duplice copia, secondo i moduli che saranno distribuiti dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
