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[1]I prezzi di cessione delle pelli dal macellatore al Consorzio e dal Consorzio alle concerie franco magazzini dei Consorzi, sono fissati dal Ministero delle corporazioni ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVII, n. 1387.
[2]Con la stessa procedura saranno fissati i prezzi delle pelli conciate delle calzature e degli altri manufatti del cuoio.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
