Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le pelli di provenienza estera, nonche' quelle provenienti dall'Albania, Libia, Isole italiane dell'Egeo e Africa Orientale Italiana, devono essere denunciate a cura dell'importatore, entro 10 giorni dall'introduzione nel Regno, alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi.

[2]Le concerie che acquistano all'interno pelli esotiche dovranno farne denuncia alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria, entro 10 giorni dalla introduzione delle pelli in conceria.

[3]Il Ministero delle corporazioni, su richiesta del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potra' disporre che tutte le pelli esotiche o determinate categorie di esse rimangano vincolate per usi militari.

[4]In tale caso le pelli vincolate non potranno essere cedute, vendute o comunque utilizzate, senza apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-13;826~art6 · fonte del testo

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