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[1]Le pelli di provenienza estera, nonche' quelle provenienti dall'Albania, Libia, Isole italiane dell'Egeo e Africa Orientale Italiana, devono essere denunciate a cura dell'importatore, entro 10 giorni dall'introduzione nel Regno, alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi.
[2]Le concerie che acquistano all'interno pelli esotiche dovranno farne denuncia alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria, entro 10 giorni dalla introduzione delle pelli in conceria.
[3]Il Ministero delle corporazioni, su richiesta del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potra' disporre che tutte le pelli esotiche o determinate categorie di esse rimangano vincolate per usi militari.
[4]In tale caso le pelli vincolate non potranno essere cedute, vendute o comunque utilizzate, senza apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
