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[1]Chiunque effettui in nome proprio o per mezzo di altri la macellazione di animali bovini ed equini (compresi i muli e gli asini) od acquisti questi animali interi macellati, ma non ancora scuoiati, deve conferire le pelli provenienti dagli animali suddetti esclusivamente ai Consorzi fra i macellai di cui all'art. 1 e consegnarle ad uno dei magazzini di raccolta del Consorzio competente per territorio.
[2]Le pelli provenienti dalla macellazione militare saranno consegnate fresche al Consorzio dei macellai della provincia o del gruppo di provincie ove avviene la macellazione.
[3]Il conferimento delle pelli al Consorzio dovra' essere fatto entro dieci giorni dalla macellazione e scuoiatura.
[4]Le pelli debbono essere scuoiate bene in modo da conservare il piu' possibile la loro integrita', pesate, pulite di carne e di carniccio, senza fusto in coda, asciutte di acqua e di sangue e senza altre sostanze.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
