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[1]Fanno parte del Consorzio provinciale obbligatorio fra i macellai coloro che macellano il bestiame in nome proprio; ne fanno parte anche le cooperative per la macellazione.
[2]I Consorzi eserciteranno la loro attivita' sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
