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[1]E' fatto divieto alle ditte esercenti l'industria della concia delle pelli bovine ed equine di lavorare pelli greggie bovine ed equine nazionali non provenienti dai Consorzi fra i macellai.
[2]Chiunque sottragga le pelli alle destinazioni stabilite in base alle disposizioni della presente legge e' punito con ammenda, che nei casi piu' gravi puo' estendersi fino al valore delle pelli cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.
[3]I contratti stipulati in difformita' delle disposizioni della presente legge sono nulli di pieno diritto.
[4]Qualora il contravventore sia un produttore di pelli (macellai, macellatori o scuoiatori), il Ministero delle corporazioni potra' disporre la revoca temporanea o definitiva della licenza di esercizio.
[5]Quando si tratti di stabilimenti industriali (concerie, calzaturifici e industrie similari), potra' essere disposta la chiusura, temporanea degli stabilimenti stessi fino ad un massimo di due mesi.
[6]I contravventori durante la chiusura, dei loro esercizi o stabilimenti dovranno egualmente corrispondere i salari ai lavoratori dipendenti.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
