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[1]Sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, in contrasto con le disposizioni della presente legge.

[2]I Consorzi fra i macellai di cui all'art. 1, appena inizieranno la loro attivita', assumeranno gli obblighi gia' imposti ai raccoglitori di pelli bovine ed equine dalle disposizioni contenute in detto decreto, che rimangono in vigore.

[3]Non appena i Consorzi fra i macellai di cui all'art. 1 entreranno in funzione, cesseranno di aver vigore le disposizioni del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662.

[4]Con R. decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per gli scambi e le valute, ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, la disciplina prevista nella presente legge potra' essere estesa in tutto o in parte anche ad altri tipi di pelli.

Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-13;826~art20 · fonte del testo

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