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[1]I predetti Consorzi dovranno entrare in funzione entro il 31 dicembre 1940-XIX.
[2]Dal momento dell'entrata in funzione dei Consorzi di cui all'articolo precedente ed in ogni caso entro il termine predetto, ogni macellatore dovra' conferire al Consorzio tutte le pelli di propria produzione.
[3]Dalla medesima data tutti i contratti in corso di esecuzione per la cessione delle pelli dai produttori macellai ai raccoglitori si intendono risoluti.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
