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[1]Entro il 30 aprile di ogni anno i Consorzi fra i macellai dovranno provvedere alla formazione di un rendiconto della gestione effettuata nell'anno solare precedente.
[2]Tale rendiconto e' sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni, su proposta della Confederazione fascista dei commercianti.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
