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[1]Per la cessione delle pelli bovine ed equine da parte dei Consorzi fra macellai ai conciatori, dai conciatori ai calzaturifici o ai commercianti, il pagamento sara' effettuato per contanti all'atto del ricevimento della merce.
[2]Per la cessione del materiale all'amministrazione il pagamento sara' effettuato secondo le norme della contabilita' generale dello Stato.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
