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[1]I quantitativi di pelli conciate prodotti dalle concerie con l'impiego delle pelli greggie bovine ed equine non richiesti dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, e quelli non destinati all'esportazione ai sensi dell'art. 13, saranno denunciati mensilmente alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria e saranno per il 90 per cento tenuti a disposizione della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle calzature, e lavorazioni affini del cuoio, la quale provvedera' a ripartirle fra i calzaturifici e le industrie similari da essa inquadrate, secondo un piano, di ripartizione da stabilirsi dalla Confederazione fascista degli industriali, su proposta della Federazione stessa.
[2]Il rimanente 10 per cento sara' messo a disposizione della Federazione dei commercianti di pelli e cuoi per la ripartizione fra i commercianti di pelli conciate e gli artigiani.
[3]Il piano complessivo di ripartizione delle consegne da parte dei conciatori sara' stabilito dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria ed approvato dalla Confederazione degli industriali.
[4]Le concerie consegneranno dette pelli conciate soltanto alle ditte industriali e commerciali che saranno indicate da appositi ordinativi di consegna della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.
[5]La Confederazione fascista dei commercianti e quella degli industriali prenderanno accordi al fine di assicurare, entro i limiti delle disponibilita', il regolare rifornimento - ai prezzi stabiliti dal Ministero delle corporazioni - delle pelli bovine ed equine conciate agli artigiani da parte dei commercianti di pelli conciate.
[6]Per quanto riguarda le aziende cooperative, i piani di ripartizione e le assegnazioni delle pelli greggio e conciate devono essere concordati anche con l'Ente nazionale fascista per la cooperazione e con la Federazione nazionale fascista degli artigiani.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
