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[1]I quantitativi di pelli greggie bovine ed equine non richieste dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, non destinate all'esportazione ai sensi dell'articolo precedente, saranno distribuite alle concerie, previa apposizione di altro contrassegno, per usi civili, secondo un piano di ripartizione che dovra' essere stabilito dalla Confederazione fascista degli industriali, su proposta della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.
[2]Dette pelli saranno messe a disposizione dai Consorzi fra i macellai alle concerie assegnatarie, su ordinativi della Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi, secondo un piano di ripartizione delle consegne fra i diversi magazzini di deposito da approvarsi dalla Confederazione fascista dei commercianti.
[3]Le pelli, sia per uso militare che per uso civile, che non saranno state assegnate entro due mesi dall'avvenuta denuncia, potranno essere liberamente collocate a cura dei Consorzi fra macellai, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni.
[4]Le concerie, alle quali dovra' essere comunicato l'ordinativo di consegna emesso dalla Federazione dei commercianti di pelli e cuoi, sono obbligate a ritirare le pelli loro assegnate entro 15 giorni dalla data di emissione e presso il magazzino di raccolta designati dall'ordinativo stesso.
[5]Per le pelli assegnate alle concerie e da queste non ritirate e pagate entro il termine stabilito dal comma precedente, le concerie inadempienti saranno obbligate alla rivalsa per spese e danni.
[6]E' fatto obbligo alle concerie assegnatarie delle pelli greggie bovine ed equine di provvedere alla lavorazione delle pelli stesse nei loro stabilimenti, con divieto di cessione sotto qualsiasi tipo o forma.
[7]Il Ministro per le corporazioni potra' disporre, con suo provvedimento, che i quantitativi di pelli greggie non richieste dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, debbono essere distribuiti alle concerie per la produzione di calzature tipo per uso civile, nonche' per quegli altri usi per cui di volta in volta il Ministero stesso ritenesse utile disciplinare la distribuzione dei prodotti relativi.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
