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[1]La Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e cuoi terra' continuamente aggiornati e segnalera' mensilmente al Ministero delle corporazioni, al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria i dati relativi alle pelli greggie esistenti presso i diversi Consorzi fra i macellai.

[2]Detti dati dovranno indicare la provenienza, la specie, il peso e la scelta delle pelli.

Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-13;826~art11 · fonte del testo

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