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[1]Tutte le pelli bovine ed equine greggie raccolte dai Consorzi fra i macellai, e da essi denunciate ai sensi dell'articolo precedente, si intendono vincolate a favore del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e saranno distribuite alle concerie soltanto in base a disposizioni da darsi dal Ministero delle corporazioni, su richiesta del predetto Commissariato e a termini degli articoli seguenti.
[2]Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra indichera' le categorie di pelli che dovranno essere utilizzate esclusivamente per forniture militari e quelle che potranno essere utilizzate per usi civili. Le Federazioni porteranno a conoscenza delle ditte rispettivamente inquadrate dette disposizioni del Commissariato.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
