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[1]E' istituito in ogni Provincia, a cura della Confederazione fascista dei commercianti, un Consorzio provinciale obbligatorio tra i macellai, con il compito di curare la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali.
[2]Puo' essere istituito, con l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni, anche un solo Consorzio per piu' provincie allo stesso scopo.
[3]L'ordinamento e il funzionamento dei Consorzi saranno regolati dallo statuto.
[4]Lo statuto tipo dei suddetti Consorzi sara' approvato dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione fascista dei commercianti.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
