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[1]E' istituito in ogni Provincia, a cura della Confederazione fascista dei commercianti, un Consorzio provinciale obbligatorio tra i macellai, con il compito di curare la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali.

[2]Puo' essere istituito, con l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni, anche un solo Consorzio per piu' provincie allo stesso scopo.

[3]L'ordinamento e il funzionamento dei Consorzi saranno regolati dallo statuto.

[4]Lo statuto tipo dei suddetti Consorzi sara' approvato dal Ministero delle corporazioni su proposta della Confederazione fascista dei commercianti.

Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-13;826~art1 · fonte del testo

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