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[1]La preparazione dei mangimi composti destinati in tutto o in parte alla vendita, e' sottoposta a licenza da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.
[2]Gli stabilimenti per produzione di mangimi composti che gia' funzionino alla data di entrata in vigore della presento legge, possono continuare a funzionare, anche prima del rilascio della licenza, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, purche' ne abbiano fatta domanda entro un mese dalla data stessa.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
