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[1]Il Settore della zootecnia provvede alle assegnazioni dei mangimi messi a sua disposizione secondo i precedenti articoli, sentita l'Amministrazione militare, le Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori nell'agricoltura, degli industriali, e l'Ente nazionale fascista della cooperazione.
[2]Per la distribuzione della totale produzione dei mangimi semplici e composti, il Settore della zootecnia si avvarra' dell'organizzazione dei Consorzi agrari e delle organizzazioni commerciali e cooperative.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
