Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il Settore della zootecnia ha l'obbligo di ritirare, ai prezzi fissati a norma del successivo art. 10, tutti i mangimi semplici e composti destinati all'alimentazione del bestiame e messi a sua disposizione a termini dei precedenti articoli.

Testo in vigore dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-25;1395~art7 · fonte del testo

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