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Il Settore della zootecnia ha l'obbligo di ritirare, ai prezzi fissati a norma del successivo art. 10, tutti i mangimi semplici e composti destinati all'alimentazione del bestiame e messi a sua disposizione a termini dei precedenti articoli.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
