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Con decreto del Ministero dell'agricoltura, di concerto con quelli delle corporazioni e delle finanze, su proposta del Settore della zootecnia, e sentite le Confederazioni interessate, verra' stabilito ed eventualmente variato l'elenco dei sottoprodotti e prodotti (esclusi i mangimi composti che in ogni caso sono soggetti alle disposizioni del presente provvedimento) ai quali si applica la disciplina di cui alla presente legge.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
