Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Tutte le aziende produttrici di prodotti e sottoprodotti derivanti da lavorazioni industriali, utilizzabili per l'alimentazione del bestiame che saranno determinati ai sensi del successivo art. 4, e di mangimi composti, devono denunziarli e, ove non sia altrimenti disposto per legge, tenerli a disposizione della Confederazione fascista degli industriali, con divieto di cederli ad altri.

[2]Il Ministero delle corporazioni di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Confederazioni interessate e il Settore della zootecnia, determina i quantitativi dei prodotti e sottoprodotti di cui al comma precedente, da destinarsi ad usi diversi dall'utilizzazione diretta per l'alimentazione del bestiame o dalla preparazione di mangimi composti.

Testo in vigore dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-25;1395~art3 · fonte del testo

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