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Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per le finanze, sentiti i Comitati consultivi delle Corporazioni competenti, sono stabiliti, ed occorrendo variati, i prezzi di vendita dei mangimi sottoposti alla disciplina della presente legge.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
