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[1]Gli Enti agrari e le aziende agricole che comunque dispongono di prodotti e sottoprodotti agricoli destinati alla alimentazione del bestiame, devono denunciarli al Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, e tenerli a sua disposizione, con divieto di cederli ad altri.
[2]Uguale obbligo e' fatto alle aziende agricole per quei prodotti e sottoprodotti agricoli destinati all'alimentazione del bestiame, di cui all'art. 4.
[3]Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le aziende agricole per quanto concerne i fabbisogni delle stesse e per i quantitativi di prodotti e sottoprodotti oggetto di permuta fra aziende agrarie per sopperire alle normali necessita' delle medesime.
[4]Il Ministero dell'agricoltura di concerto con quello delle corporazioni, sentita l'Amministrazione militare, le Confederazioni interessate e il Settore della zootecnia, determina i quantitativi dei prodotti e sottoprodotti agricoli destinati ad usi diversi da quelli dell'alimentazione zootecnica.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
